L'Ordine delle Ostetriche è un ente pubblico, non economico, istituito da norme di legge (D. Lgs. CPS 233/1946 e D.P.R. 221/1950).
Ha diverse funzioni, tra le quali:
• Fornire supporto per un corretto esercizio professionale
• Contrastare l’abusivismo professionale
• Vigilare sul rispetto del codice deontologico
• Esercitare potere tariffario
• Favorire la crescita culturale degli iscritti
• Garantire l’informazione
Tra gli ultimi atti di legge che sanciscono ulteriori funzioni per gli ordini professionale e precedono la Legge n°3/2018 (che ha sancito il passaggio definitivo da Collegio ad Ordine per la nostra figura professionale) si rammenta il DPR n°137/2012 “Riforma degli ordinamenti professionali”, dove all’art.1 si parla di professioni regolamentate, ovvero tutte quelle professioni per cui, una volta rilasciato il titolo professionale, è obbligatoria l’iscrizione all’Albo del Collegio di riferimento per l’ordine professionale. Sono vietate limitazioni numeriche alle iscrizioni all’albo, fatta eccezione per i casi speciali riguardanti la tutela della salute pubblica e cause pendenti. Non devono essere fatte discriminazioni di iscrizione. Il collegio tiene un albo pubblico degli iscritti il quale confluisce nell’albo unico nazionale (art.3). E’ inoltre garante della formazione continua (art.7) con possibilità diretta del collegio stesso di collaborare o organizzare corsi di formazione. Viene anche data possibilità ai collegi di istituire Consigli di disciplina (art.8) per decisioni inerenti a questioni disciplinari degli iscritti all’albo [leggi tutto]